AVVISO del 14-03-2012

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto semplificazioni (DL n.5/2012). Le novità per l’agricoltura.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 5 del 9 febbraio 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Il testo presenta piccole modifiche rispetto al documento approvato il 27 gennaio u.s.
Il decreto-legge contiene, nei due titoli di cui si compone, disposizioni di sostegno e impulso allo sviluppo del sistema economico e un’ampia serie di provvedimenti di semplificazione, tra cui emerge in ambito agricolo la razionalizzazione del sistema dei controlli sulle imprese (Capo terzo, art. 14).
La Sezione quinta è dedicata alle semplificazioni in materia di agricoltura, come di seguito specificato.

Art. 25 Misure di semplificazione per le imprese agricole
Per semplificare le operazioni relative all’erogazione di aiuti e contributi per le imprese del settore agricolo previsti dalla normativa dell’Unione europea nell’ambito della Politica Agricola Comune, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) potrà accedere direttamente alle informazioni riguardanti i soggetti beneficiari possedute dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dalle Camere di commercio. Sarà la stessa Agea a rendere quindi disponibili i dati agli Organismi pagatori. L’intervento riguarderà i circa 1,4 milioni di agricoltori italiani, che godranno di una sostanziale riduzione e velocizzazione delle procedure burocratiche. Lo scambio di informazioni con Agenzia delle Entrate, Inps e Camere di Commercio sarà bidirezionale: queste istituzioni infatti potranno accedere per via telematica ai fascicoli aziendali elettronici, in possesso di Agea, che contengono una serie di informazioni concernenti il titolare, la superficie, gli impianti ed i macchinari delle imprese agricole. Inoltre l’articolo prevede che gli Organismi Pagatori predispongano sistematicamente le procedure informatiche per la presentazione delle domande relative agli aiuti previsti dalla Politica Agricola Comune e mettano a disposizione degli utenti le procedure in argomento. La norma consente economie e minori oneri per le aziende interessate (circa 800.000 aziende agricole).
Il comma 2 dello stesso articolo prevede in particolare che i dati relativi all’azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico possano far fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolo dell’azienda agricola instaura e intrattiene con esse.

Art. 26 Definizione di bosco e arboricoltura da legno
Si prevede l’assimilazione agli impianti di frutticoltura e arboricoltura da legno delle formazioni forestali artificiali realizzate su terreni agricoli a seguito dell’adesione a misure agro-ambientali.
Questo articolo ha lo scopo di facilitare il recupero all’attività agricola degli appezzamenti abbandonati negli ultimi anni e ricoperti di formazioni boschive. In questo senso, la norma prevede l’individuazione di appropriate procedure autorizzative, anche nell’ottica di una valorizzazione dell’importanza dei paesaggi rurali e del loro ruolo dal punto di vista ambientale, costituendo un efficace strumento per il controllo dell’erosione e del dissesto idrogeologico.

Art.27 Esercizio della vendita diretta
La norma intende semplificare gli adempimenti amministrativi necessari per l’avvio di vendita diretta dei propri prodotti da parte dei produttori agricoli in forma itinerante. Grazie a questo intervento legislativo l’imprenditore agricolo potrà infatti iniziare l’attività contestualmente all’invio della comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l’azienda, fermo restando l’obbligo di rispettare in ogni caso la vigente disciplina igienico sanitaria in materia di vendita di prodotti alimentari.

Art. 28 Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e del deposito temporaneo
Poiché nel settore agricolo è frequente il frazionamento delle aziende in più fondi non contigui sebbene appartenenti alla stessa azienda, con questa norma si provvede a consentire in via semplificata la movimentazione aziendale dei rifiuti e del deposito temporaneo, prevedendo che tale movimentazione tra fondi possa avvenire se necessario anche per un tratto di strada pubblica. In tal modo l’imprenditore agricolo che dovrà ad esempio effettuare un trattamento fitosanitario su un determinato fondo distaccato dall’azienda, potrà rientrare con i rifiuti speciali non pericolosi, senza l’obbligo di compilare il formulario di trasporto.

Art. 29 Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero
Si stabilisce che i progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero, compiuti ai sensi dell’articolo 2, comma 3, d.l. n.2 del 2006, rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell’effettiva entrata in esercizio.

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